Marzo 2020: Fattura Elettronica
Modifiche alle specifiche tecniche

“Nuovi provvedimenti e nuove modifiche alle fatture elettroniche,
nuovi tipi di documenti, codici natura e di errore.
Una road-map completa di date per l’e-invoicing”

Digital Technologies Staff

Digital Technologies desidera informarLa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo Provvedimento in data 28/02/2020 n. 99922, che definisce – in particolare –  le modifiche al tracciato XML della Fattura Elettronica B2B, dettagliate nell’ Allegato A – Specifiche Tecniche (versione 1.6). 

Nello specifico, si riportano di seguito le principali novità:

  • dal 4 maggio le tipologie di operazioni ai fini IVA saranno indicate in modo più dettagliato per rendere il processo di contabilizzazione delle fatture più preciso e rapido
  • posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture
  • dal 1° marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline

In merito alle nuove scadenze imposte dalle modifiche, si specifica quanto segue:

  • dal 4 maggio 2020, sarà possibile utilizzare il nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche di cui alle Specifiche Tecniche v. 1.6
  • dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà sia il nuovo, sia il l’attuale tracciato XML
  • dal 01 ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà solo il nuovo tracciato XML

Le modifiche introducono anche nuovi controlli per:

  • verificare le aliquote IVA presenti nelle linee e nei dati di riepilogo (codice di errore 00443)
  • verificare il corretto utilizzo dei nuovi codici Natura (codici di errore 00444 e 00445). Il codice errore 00445 è in vigore dal 1° ottobre 2020
  • verificare il corretto utilizzo dei nuovi codici “TipoDocumento” (codici di errore 00471, 00472, 00473 e 00474)

Nella rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria, fattura semplificata e dati fattura, in italiano e in inglese:

  • recepimento dei nuovi controlli descritti nel documento Allegato A – Specifiche tecniche (versione 1.6)
  • ampliamento lista valori per il campo <Natura>, <TipoDocumento>, <TipoRitenuta>, <ModalitaPagamento>
  • introduzione dell’opzionalità per l’elemento <ImportoBollo>, non più obbligatorio
  • modifica del numero di occorrenze di <DatiRitenuta>

Più nel dettaglio, si elencano – di seguito – le modifiche relative ai nuovi tipi documento, i nuovi codici natura e alcuni dei nuovi codici errore.

I NUOVI TIPI DI DOCUMENTO

  • TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Con l’utilizzo dei suddetti nuovi codici sarà possibile evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

  • TD21: autofattura per splafonamento
  • TD22: Estrazione Beni da Deposito IVA
  • TD23: Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24: Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4, lett. a)
  • TD25: Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lett. b)
  • TD26: Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
  • TD27: Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che, attualmente vanno trasmesse con codice TD01, dal 4 maggio 2020 (obbligatoriamente dal 1° ottobre) dovranno essere inviate con codice TD27.

I NUOVI CODICI NATURA

Codice N2 relativo alle operazioni non soggette, si suddivide in:

  • N2.1 per i casi da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972
  • N2.2 per gli altri casi di non soggette

Codice N3 relativo alle operazioni non imponibili, si suddivide in:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni di esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Codice N6 relativo alle operazioni di Reverse Charge, si suddivide in:

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi

I NUOVI CODICI ERRORE

  • 00471: per i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  • 00472: per il tipo documento TD21 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  • 00473: per i tipi documento TD17, TD18, TD19 il cedente/prestatore non può avere Codice Paese IT
  • 00474: per il tipo documento TD21 tutte le righe di dettaglio devono avere IVA diversa da zero

Cliccando qui è possibile visualizzare consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile visualizzare l’allegato A, che illustra approfonditamente i suddetti aggiornamenti.